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CARTA METROPOLITANA DEL LAVORO CULTURALE

Questa Carta è nata da un'inchiesta sul campo e da una serie di assemblee che ha coinvolto centinaia di lavoratorÉ™ dell’arte di Venezia. La sua particolarità (in un settore in cui la precarizzazione è favorita dalla frammentazione e dall’individualizzazione) è quella di essere nata da un confronto trasversale (facilitato da Sale Docks, Institute of Radical Imagination, ADL Cobas e Mi Riconosci?), con l’intento di affermare i diritti di lavoratorÉ™ diversÉ™ per mansioni, contrattualizzazione e aspirazioni professionali: mediatorÉ™ culturali, addettÉ™ alle pulizie, artistÉ™, performer, curatorÉ™, guardasala, lavoratorÉ™ dipendenti o autonomÉ™. Proprio per questa ragione, si tratta di un importante strumento per indirizzare l’operato di istituzioni e imprese culturali della città. Adottando la Carta, queste scelgono di dare un segnale decisivo sul terreno dei diritti del lavoro nel settore artistico e culturale. Diritti ancora endemicamente disattesi.

 

Gli enti appaltatori ed i committenti nonché tutti gli operatori economici si impegnano a riconoscere
quanto segue:


SALARIO


1- I lavoratorÉ™ del settore della cultura sono lavoratorÉ™. Vanno considerati come tali ai fini del
rispetto delle regole del loro lavoro, della loro dignità e della loro retribuzione che, ai sensi
dell’art.36 della Costituzione, deve essere “proporzionata alla quantità e qualità del (loro)
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa”.


2- A tal fine si definisce che il salario minimo orario non può essere inferiore ai 10,00 euro
(esclusi gli istituti contrattuali, il TFR e le somme corrisposte ad altro titolo). (Minimo orario
significa che nessuno può avere retribuzioni inferiori ma che, sulla base di mansioni,
inquadramento ed anzianità, vanno riconosciute retribuzioni superiori al minimo).


3- Il Contratto nazionale di riferimento da applicare nel settore è il CCNL Federculture. Si fa
espresso divieto di utilizzare altri CCNL che comunque assicurano una retribuzione e dei
diritti inferiori a detto Contratto (Pulizie multiservizi, Servizi Fiduciari, ecc.). Va prevista la
stipula di accordi di secondo livello migliorativi.


4- Le eventuali esternalizzazioni dei servizi e delle attività dei Committenti dovranno essere
ridotte al minimo e limitata alle attività accessorie e comunque ai lavori che la Committenza
non è in grado di svolgere in proprio. A tal fine si impegnano ad effettuare una ricognizione
pubblica sulla quantità, qualità e tipologie di dette esternalizzazioni, ai fini di reinternalizzare
i servizi ove possibile. In ogni caso, anche nel caso di esternalizzazioni, la retribuzione dei
lavoratorÉ™ non potrà essere inferiore a quella prevista per i dipendenti della Committenza o
comunque del CCNL Federculture. Ciò si applica anche a tutti gli enti collegati agli eventi,
italiani o stranieri. Si fa esplicito divieto di utilizzo di contratti stranieri.


5- La tipologia contrattuale di riferimento è quella del lavoro subordinato, con riconoscimento
di tutti i diritti che ne conseguono, come gli Istituti contrattuali, ferie, TFR, malattia ed
infortunio, accesso alla Naspi e a tutti gli ammortizzatori sociali.


6- Sono esplicitamente escluse tutte le forme contrattuali palesemente discriminatorie e
vessatorie come i contratti a chiamata, le prestazioni occasionali, i voucher, false Partite IVA,
nonché la figura del socio lavoratore.


7- L’eventuale sussistenza di forme di lavoro autonomo dovrà essere strettamente monitorata al
fine di prevenire abusi e irregolarità. A tal fine gli Enti appaltanti si impegnano a condividere
gli strumenti per raccogliere tutte le segnalazioni degli abusi ed a rendere pubblici i dati.


8- Il lavoro autonomo è tale se assicura completa autonomia, indipendenza e libertà a chi lo
svolge. Il/la liberÉ™ professionistÉ™ pattuisce il proprio compenso sulla base della propria
esperienza, formazione e competenza. La committenza non ha la facoltà di imporre un
compenso unilateralmente, né un rapporto di esclusività con il/la liberÉ™ professionistÉ™, che,
non essendo assuntÉ™ regolarmente, non può essere soggettÉ™ a nessun codice etico né
regolamento interno all'istituzione committente. Nel caso di lavoro creativo (artistÉ™,
performer, curatorÉ™, ecc) una retribuzione equa potrà può essere dedotta da numerosi standard
(ad esempio W.A.G.E.) accessibili online. in ogni caso, come suggerisce ACTA, la
retribuzione non può essere inferiore alla retribuzione prevista dal CCNL applicato
dall’azienda committente al personale impiegatizio del primo livello con maggiorazione del
20%


9- Anche nel caso di contratti a termine o stagionali va definito un percorso chiaro e trasparente
che, ove possibile, punti alla stabilizzazione dei contratti. In ogni caso va riconosciuto il diritto
di precedenza nelle riassunzioni per gli eventi, attraverso graduatorie pubbliche e trasparenti.
ORARIO E NORMATIVA


10- Il tempo dei lavoratori della cultura in quanto cittadini ha un valore inalienabile.


11- A tal fine va limitata il più possibile l’estrema flessibilità oraria che viene richiesta ai
lavoratori. L’orario deve essere stabile, evitando i turni spezzati, e concordando qualsiasi
cambiamento con i lavoratori stessi in modo da rendere possibile la conciliazione del tempo
di vita col tempo di lavoro.


12- Il luogo di lavoro deve essere stabile. I trasferimenti devono essere fatti solo su base
volontaria. Qualora ci siano dimostrate esigenze tecniche da parte aziendale il preavviso non
potrà essere inferiore a 30 giorni. Sono vietati i trasferimenti disciplinari e/o punitivi.


13- Le pause sono un diritto. Va riconosciuto il Buono pasto per la pausa pranzo. Vanno assicurati
spazi idonei come bagni, spogliatoi e mense.


14- La democrazia deve essere garantita nei luoghi di lavoro. Va garantita la libertà di espressione,
di organizzazione e sindacale, anche attraverso l’istituzione di tavoli negoziali in forma
collettiva.


FORMAZIONE


15- Le competenze dei lavoratori sono un valore e vanno riconosciute, anche dal punto di vista
contrattuale e dell’inquadramento professionale.


16- Deve essere assicurata la formazione permanente, formazione che deve essere adeguatamente
retribuita. I costi della formazione sono a carico delle aziende.


TIROCINI


17- Tirocini e Stage devono essere sottoposti a verifica per evitare che costituiscano forme di
lavoro non retribuito. Anche quando siano effettivamente riconosciuti come percorsi
formativi devono essere adeguatamente retribuiti.


18- Tirocinio extracurricolare: secondo la normativa della Regione Veneto, l'indennità per un
stage extracurricolare non può scendere al di sotto di 450 € (o 350 € con buoni pasto).
Questa indennità deve essere portata a non meno di 650 € (o 550 € con buoni pasto).


19- Tirocinio curricolare: va garantita la natura realmente formativa dello stage curriculare.
L'ente o azienda ospitante, in accordo con l'ente di formazione di provenienza, deve
prevedere, inoltre, un rimborso delle spese di viaggio, da affiancarsi a buoni pasto o servizio
mensa. Laddove lo stage curricolare sia retribuito, deve rimanere tale.


SICUREZZA SUL LAVORO


20- È, innanzitutto, necessario garantire il rispetto del Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08,
con particolare attenzione all’informazione e formazione sul piano delle emergenze, via di
fuga, incendio e primo soccorso. In generale, deve aumentare la qualità dei corsi di formazione
(che va retribuita) sul tema della sicurezza.
È necessario fornire i progetti esecutivi di allestimenti e mostre con congruo anticipo per
permettere alle imprese di lavorare con tempi e scadenze tali da non compromettere le
necessarie condizioni di sicurezza.


LOTTA AL SESSISMO, AL RAZZISMO, ALL’ABILISMO


21- L'azienda o ente si impegna a determinare al proprio interno un ambiente libero dalle
discriminazioni di genere, dal sessismo e dall’abilismo. Si impegna altresì a costituire al
proprio interno commissioni o consessi periodicamente convocati, composti da lavoratrici e
lavoratori che forniscono spazi sicuri per l'emersione ed il contrasto di episodi di
discriminazione nei confronti di donne, persone queer, razializzate e neurodivergenti.


22- Nel caso le suddette commissioni lo richiedano, l’azienda o ente si dichiarerà aperto a
promuovere momenti di confronto con movimenti, associazioni e centri anti-violenza che
quotidianamente si battono contro il sessismo, il razzismo e l’abilismo.


LA BIENNALE. VINCOLO PER PARTECIPAZIONI NAZIONALI E EVENTI
COLLATERALI


23- La Biennale di Venezia deve vincolare se stessa ed i padiglioni nazionali e gli eventi collaterali
al rispetto di questa "carta metropolitana del lavoro culturale". In ogni caso, deve vincolare
partecipazioni nazionali ed eventi collaterali all'adozione di un salario minimo di 10 Euro l'ora
e alla corretta contrattualizzazione dei lavoratorÉ™.


24- A garanzia della tutela dei diritti dei lavoratorÉ™, La Biennale di Venezia riconosce la propria
responsabilità solidale nei confronti dei lavoratorÉ™ di tutte le partecipazioni nazionali e gli
eventi collaterali rispetto alla parte retributiva, contributiva e fiscale in caso di irregolarità da
parte delle Società e degli Enti Collaboratori che gestiscono dette attività.

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